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Coronavirus - L'ordinanza "SPESA SICURA" del Comune di Enego del 12 marzo 2020

Pubblicata il 12 mar 2020 alle 15.03
Turismo

Enego Ordinanza spesa sicura

Ordinanza n 15 del 12/3/2020 del Comune di Enego
 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MERITO ALLE MODALITA' DI ACCESSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN SEGUITO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19

L'anno duemilaventi addì dodici del mese di marzo, il SINDACO

Visti i D.P.C.M. 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020;
Vista l’attuale situazione di emergenza legata al COVID-19 per la quale si ritiene di mettere in atto tutte le misure di contrasto e contenimento del diffondersi del contagio:
Atteso che la lettera o) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 dispone. “sono consentite le attività commerciali (…) condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse
Ritenuto di ribadire quanto disposto e porre in essere ulteriori misure atte a garantire la tutela salute discplinando le modalità di accesso agli esercizi commerciali indicati all’allegato 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020
Richiamato l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.

ORDINA

1) Per i motivi indicati in premessa, di disciplinare come segue le modalità di accesso agli esercizi commerciali di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. :
a) L’accesso agli esercizi commerciali dovrà avvenire una persona alla volta e secondo le indicazioni del gestore che ha l’obbligo di assumere le misure per il contingentamento degli accessi in relazione alla superficie di vendita.
b) All’interno del negozio i clienti dovranno mantenere la distanza di sicurezza massima possibile e comunque non inferiore ad 1 m dagli altri clienti, dai titolari, e dal personale di servizio;
c) E’ fatto obbligo di permanere all’interno dell’esercizio commerciale solo il tempo strettamente necessario per l’effettuazione degli acquisti evitando di trattenersi con altri clienti;
d) All’esterno del negozio, nell’attesa di accedervi, è fatto divieto di creare assembramenti e di mantenere rigorosamente la distanza di sicurezza massima possibile e comunque non inferiore di 1 m
e) E’ fatto obbligo alla clientela di usare tutti i dispositivi igienici messi a disposizione dai gestori dell’esercizio commerciale.

ORDINA ALTRESI’

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza , la cui violazione prevede l’applicazione della sanzioni previste per legge

Il presente provvedimento ha efficacia dalla pubblicazione all’albo Pretorio del Comune di Enego e fino a revoca.
Avverso il presente provvedimento è esperibile:
ricorso avanti al TAR Veneto, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Il Sindaco
Dr.Ivo Boscardin


Spesa sicura enego

SPESA SICURA

Comunico che con ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 12.3.2020 sono state adottate le seguenti misure rafforzati ve di quanto già disposto dalla legge, tese a prevenire e a contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19:

  1. L'accesso agli esercizi commerciali dovrà avvenire una persona alla volta e secondo le indicazioni del gestore che ha l'obbligo di assumere le misure per il contingentamento degli accessi in relazione alla superficie di vendita.
     
  2. All'interno del negozio i clienti dovranno mantenere la distanza di sicurezza massima possibile e comunque non inferiore ad 1 m dagli altri clienti, dai titolari, e dal personale di servizio;
     
  3. E' fatto obbligo di permanere all'interno dell'esercizio commerciale solo il tempo strettamente necessario per l'effettuazione degli acquisti evitando di trattenersi con altri clienti;
     
  4. All'esterno del negozio, nell'attesa di accedervi, è fatto divieto di creare assembramenti e di mantenere rigorosamente la distanza di sicurezza la distanza di sicurezza massima possibile e comunque non inferiore ad 1 m
     
  5. E' fatto obbligo alla clientela di usare tutti i dispositivi igienici messi a disposizione dai gestori dell'esercizio commerciale.

Si tratta di PICCOLI SACRIFICI che ci permetteranno di raggiungere un GRANDE RISULTATO: la SALUTE DI TUTTI.

Il sindaco, 
Dr. Ivo Boscardin


Allegato 1 del Dcpm 11 marzo 2020
COMMERCIO AL DETTAGLIO

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
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