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L'ordinanza del 20 marzo del Comune di Asiago per emergenza Covid-19: vietate le passeggiate nel territorio comunale

Pubblicata il 20 mar 2020 alle 14.52
Turismo

Divieto passeggiate Comune AsiagoAsiago, 20 marzo 2020

Si porta a conoscenza le SS.VV l’ordinanza sottoscritta dal Sindaco di Asiago nella mattinata odierna che ha imposto le seguenti restrizioni in merito alla necessità di arginare la diffusione del Covid-2019.

Di seguito vengono elencati i divieti la cui infrazione sarà sanzionata in via penale ed amministrativa:

1. dalle ore 20.00 del 21 marzo 2020 e fino a diversa disposizione, è vietato l’accesso, sia veicolare che pedonale, lungo le strade interpoderali, silvo-pastorali di tutto il territorio comunale;

2. le passeggiate lungo:
- il perimetro dell’Aeroporto di Asiago;
- la pista ciclabile del trenino nel tratto di competenza comunale;
- la strada che porta al laghetto Lumera;
- la strada del Ferragh, da P.le degli Eroi fino al confine con il Comune di Gallio
;

3. l’accesso ai giardini pubblici e alle aree gioco presenti sul territorio comunale;

4. l’ingresso e la permanenza all’interno dei cimiteri sono consentiti solo per indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali di tumulazioni, inumazioni, estumulazioni e riesumazioni, nonché alle attività necroscopiche cimiteriali conseguenti e alle attività di pulizia e manutenzione, con le dovute prescrizioni;

5. l’uscita con gli animali domestici soltanto nelle vicinanze della propria abitazione e per il tempo strettamente necessario;

6. la sospensione su tutto il territorio comunale di qualsiasi pratica sportiva e le attività motorie svolte all’aperto in luoghi pubblici, con divieto di percorrenza di tutti i sentieri escursionistici, salva la necessità di percorrenza per il raggiungimento della propria abitazione;

7. il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti risultati positivi al virus, ovvero per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena a seguito di contatto stretto con un “caso accertato” di positività al virus.


IL TESTO DELL'ORDINANZA

ORDINANZA N. 31 DEL 20-03-2020
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI ASSEMBRAMENTI DI PERSONE.

IL SINDACO
VISTI:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che all’art. 2 dispone che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID19, anche nel caso in cui non siano stati riscontrati casi di persone positive al virus o comunque provenienti da un'area già interessata dal contagio;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con cui si è dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica, valutando questa epidemia giorno dopo giorno con preoccupazione sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione;
- il d.p.c.m. 11 marzo 2020, con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, da applicare sull’intero territorio nazionale dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, ed è stato inoltre stabilito che, dalla data di efficacia predetto decreto, cessavano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui al d.p.c.m. 8 marzo 2020 e del d.p.c.m. 9 marzo 2020.

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica.

CONSIDERATO che, al fine di salvaguardare la salute pubblica e prevenire e contenere il rischio di possibile contagio, fino ad oggi sono stati adottati i seguenti provvedimenti, atti a scongiurare i rischi di contagio:
 ordinanza sindacale n. 20 del 28.02.2020 di chiusura dei parchi comunali denominati “Della Rimembranza” e “Parco Bgt. Regina”;
 ordinanza del Responsabile dell’Area Tecnica n. 25 del 11.03.2020 con cui si dispone l’attivazione del C.O.C. in relazione all’emergenza Coronavirus;
 ordinanza sindacale n. 26 del 11.03.2020 inerenti alle disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici comunali;
 ordinanza sindacale n. 27 del 12.03.2020 interdizione dell’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche del sabato relativa al mercato settimanale dal 14 al 28 marzo 2020.

RILEVATO come si stia registrando la presenza, nonostante le limitazioni nazionali già in atto, di numerose persone che praticano attività sportiva e motoria all’aperto in luoghi pubblici.

RILEVATO che lungo le strade interpoderali, silvo-pastorali, nonché lungo il perimetro dell’Aeroporto di Asiago in presenza di condizioni climatiche favorevoli si continua a verificare una massiccia presenza di pedoni e di famiglie che camminano a gruppi o in compagnia di cani, creando aggregazioni tali da costituire possibili fonti di contagio per la popolazione.

RITENUTO che d’ora in poi sarà possibile svolgere le attività di cui sopra solo per validi motivi, che dovranno essere indicati nell’autocertificazione che ogni cittadino dovrà avere al seguito.

CONSTATATO che durante la benedizione delle salme fatta in forma privata, nonostante le disposizioni di legge e gli avvisi pubblici nei cimiteri comunali del Capoluogo e delle frazione Sasso continuano a ripetersi episodi di assembramento di persone con scambi di abbracci e strette di mano, che hanno richiesto alcune volte l’intervento della Forza Pubblica.

RIBADITO che le norme attualmente in vigore e l’evidenza scientifica generali rilevino l’assoluta necessità di osservare la permanenza domiciliare della popolazione quale attuale ed unico metodo di contrasto alla diffusione del “COVID-19”, in attesa della sperimentazione e diffusione di apposito vaccino.

DATO ATTO che, in forza del d.p.c.m. 11 marzo 2020, è bene ribadire le seguenti prescrizioni:
1. evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno dello stesso territorio comunale; è fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, ovvero situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro nel proprio domicilio abituale all’interno del comune di residenza. Coloro che si spostano dall’abitazione di residenza/domicilio dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l’autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento dall’abitazione, di cui all’allegato A (a titolo esemplificativo, è consentito spostarsi dall’abitazione per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, di farmaci, per adempiere ai doveri di responsabile di nucleo famigliare o di comunità). Le autocertificazioni che risulteranno false saranno sanzionate ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
2. limitare l’accesso al Cimitero del Capoluogo e della frazione Sasso, consentendolo solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali di tumulazioni, inumazioni, estumulazioni e riesumazioni, nonché alle attività necroscopiche cimiteriali conseguenti e alle attività di pulizia e manutenzione, con le dovute prescrizioni;
3. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato, dopo aver contattato il proprio medico curante, di rimanere nel proprio domicilio ed escludere in maniera categorica ogni tipo di contatto sociale.

VISTI:
- l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- il Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- l’art. 54, comma 2 del D.L. n. 267/2000, che attribuisce alla persona del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la competenza ad emettere atti anche contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana

ORDINA

1. dalle ore 20.00 del 21 marzo 2020 e fino a diversa disposizione, è vietato l’accesso, sia veicolare che pedonale, lungo le strade interpoderali, silvo-pastorali di tutto il territorio comunale;
2. le passeggiate lungo:
- il perimetro dell’Aeroporto di Asiago;
- la pista ciclabile del trenino nel tratto di competenza comunale;
- la strada che porta al laghetto Lumera;
- la strada del Ferragh, da P.le degli Eroi fino al confine con il Comune di Gallio;
3. l’accesso ai giardini pubblici e alle aree gioco presenti sul territorio comunale;
4. l’ingresso e la permanenza all’interno dei cimiteri sono consentiti solo per indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali di tumulazioni, inumazioni, estumulazioni e riesumazioni, nonché alle attività necroscopiche cimiteriali conseguenti e alle attività di pulizia e manutenzione, con le dovute prescrizioni;
5. l’uscita con gli animali domestici soltanto nelle vicinanze della propria abitazione e per il tempo strettamente necessario;
6. la sospensione su tutto il territorio comunale di qualsiasi pratica sportiva e le attività motorie svolte all’aperto, in luoghi pubblici, con divieto di percorrenza di tutti i sentieri escursionistici, salva la necessità di percorrenza per il raggiungimento della propria abitazione;
7. il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti risultati positivi al virus, ovvero per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena a seguito di contatto stretto con un “caso accertato” di positività al virus.


AVVERTE CHE
Le sopra elencate disposizioni hanno carattere esplicativo delle misure limitative già intraprese con d.p.c.m. 9 marzo 2020.
Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, secondo i principi ed il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981.
Rimane impregiudicata la denuncia all’A.G. per la violazione dell’art. 650 Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE CHE
- la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line della Città di Asiago e pubblicata sul suo sito istituzionale e venga inoltre trasmessa alla Prefettura di Vicenza, a tutte le Forze dell’Ordine che operano sul territorio, al Comando della Polizia Locale, ai gruppi della Protezione Civile che operano sul territorio .
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo di Stato entro il termine di 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

AVV. RIGON STERN ROBERTO

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