Pubblicata il 30 dic 2015 alle 12.36
Ambiente e Natura
Incendio sul Portule, il Comune di Asiago dispone l'ordinanza n° 112 del 29-12-2015 sul divieto di accensione di fuochi di qualsiasi genere, compresi quelli d'artificio, su tutto il territorio comunale
COMUNICATO STAMPA DEL COMUNE DI ASIAGO DEL 29 DICEMBRE 2015
In prossimità dello spegnimento del gravissimo incendio che ha interessato la Val Renzola e parte del Monte Portule, l’Amministrazione Comunale di Asiago intende ringraziare le Forze dell’Ordine e in particolare gli agenti del Corpo Forestale ed i Vigili del Fuoco, nonché i volontari della Protezione Civile che, intervenendo tempestivamente, hanno collaborato attivamente e con profonda dedizione al fine di domare le fiamme.
Asiago ringrazia il presidente delle Regione Veneto, Luca Zaia ed i consiglieri regionali Roberto Ciambetti e Nicola Finco per il diretto interessamento nel coinvolgimento dei mezzi aerei spegni fuoco.
In questo momento, l’Amministrazione Comunale di Asiago è a fianco delle Forze dell’Ordine nell’individuazione dei responsabili di questi ignobili gesti, invocando la collaborazione dei cittadini affinché possano fornire informazioni utili all’esito delle indagini.
Tale incendio è stato di tali dimensioni che avrebbe potuto propagarsi nel bosco originario di proprietà del Comune di Asiago, quello, per intendersi, rimasto integro durante i bombardamenti della Prima Guerra Mondiale, con danni irreversibili al nostro patrimonio.
L’Amministrazione ha assunto ogni iniziativa tesa a reprimere tali fenomeni e a creare un effetto deterrente nei confronti di chiunque intenda mettere a repentaglio l’incolumità pubblica e l’integrità ambientale del nostro territorio riservandosi ogni azione legale volta alla tutela anche dei cittadini che hanno subito il peso morale e patrimoniale per colpa di questo indescrivibile gesto.
É quanto mai necessario, oggi, osservare in modo attento e scrupoloso le più rigide regole di prudenza affinché non abbiano a ripetersi altri tragici eventi di questo genere, ed é per questo che è esteso a tutti l’obbligo di rispetto dell'ordinanza n. 112/2015 nella quale viene imposto il divieto assoluto di accendere qualsiasi genere di fuoco, compresi i fuochi artificiali.
L’Amministrazione Comunale di Asiago si appella al senso civico di ognuno di noi per scongiurare i rischi di nuovi incendi, evitare ulteriori pericoli per l'integrità del nostro ambiente e tutelare tutti gli animali.
Foto di E. Rodeghiero del 28/12/2015
ORDINANZA N 112 del 29-12-2015 - DIVIETO ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI DI OGNI GENERE E ARTIFIZI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, IN RIFERIMENTO AD UNA CONDIZIONE DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI.
IL SINDACO
RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 109 del 28.12.2015.
VISTA la nota 11. 19887 del 29.12.2015 con cui l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni accoglie il decreto di massima pericolosità per gli incendi boschivi, emanato dalla Protezione Civile Regionale, il quale implicitamente proibisce I botti di Capodanno, i fuochi d'artificio ed ogni altra situazione che possa favorire lo sviluppo di incendi.
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
CONSIDERATO CHE, per lo stato di perdurante scarsità di precipitazioni atmosferiche e di temperature massime molto alte oltre la media stagionale e la totale assenza dì neve il rischio di incendi è molto elevato su tutto il territorio comunale,
CONSIDERATO altresì che l'eventualità di tali fatti potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche,
RAVVISATA la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi,e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità
RICHIAMATO il Regolamento di Polizia Urbana. VISTO il R.D. n.3267 del 30112/1923. ·
VISTO ilT.U.LL.P.S. n.773 del 18/06/1931 e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTA la Legge n. 225 del 24/02/1992. VISTA ilD.Lgs. n. 112 del 31/03/1998. VISTA la Legge n. 353 del 21/11/2000.
CONSIDERATO CHE il periodo di pericolo per gli incendi boschivi può perdurare fino all'intervento di precipitazioni piovose e/o nevose,
DICHIARA
lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate e a pascolo di tutto il territorio comunale. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a dare l’immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.
ORDINA
ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art 3 della Legge n.353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (a1t. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, il
DIVIETO ASSOLUTO
l. DI ACCENDERE FUOCHI nei boschi, nei campi, nei parchi e in prossimità degli edifici pubblici.
2. DI COMPIERE tutte le operazioni previste dall'art. 11 del Regolamento di Polizia Urbana (E' fatto divieto di bruciare l'erba secca dei prati e altri residui vegetali in tutto il territorio di competenza salvo casi particolari e previa autorizzazione del Sindaco, in ogni caso quanto sopra deve avvenire nel rispetto degli ari. 24 - 25 - 26 - 27 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Veneto. Le infrazioni sono punite a norma del[' art. 3 della legge 9. 10. 1967 N. 950 e successive modificazioni ed integrazioni (L. 4711.975 e L. 424/1984) e qualora ne sia seguito danno al bosco il colpevole é obbligato al risarcimento del danno.
Qualora si ravvisino gli estremi di cui all'art. 423 e seguenti del C.P., viene inoltrata direttamente denuncia all'Autorità Giudiziaria. Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica).
3. DI ACCENDERE FUOCHI anche a distanza di oltre 100 metri dai boschi (E' vietato a chiunque di accendere fuochi nei boschi a distanza inferiore di cento metri dai medesimi, salvo le eccezioni previste contenute nelle prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti nella Provincia di Vicenza ai sensi del RD. 3 dicembre 1923, n. 3267).
4. DI UTILIZZARE QUALUNQUE ARTIFICIO PIROTECNICO ed ogni altra forma ludica che possa favorire lo sviluppo di incendi.
SONO VIETATE tutte le operazioni previste dall'art. 11 del Regolamento di Polizia Urbana (E' fatto divieto di bruciare l'erba secca dei prati e altri residui vegetali, in tutto il territorio di competenza salvo casi particolari e previa autorizzazione del Sindaco, in ogni caso quanto sopra deve avvenire nel rispetto degli art. 24 - 25 - 26 - 27 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Veneto. Le infrazioni sono punite a norma de/I' art. 3 della legge 9. 10. 1967 N. 950 e successive modificazioni ed integrazioni (L. 47/1975 e L. 424/1984) e qualora ne sia seguito danno al bosco il colpevole é obbligato. al risarcimento del danno. Qualora si ravvisano gli estremi di cui all’ art. 423 e seguenti del CP., viene inoltrata direttamente demmcia all'Autorità Giudiziaria. Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.
LA PRESENTE ORDINANZA ANNULLA E SOSTITUlSCE LA PRECEDENTE N. 109 DEL 28.12.2015.
DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza a tutte le Forze dell'Ordine, al Comando del Corpo Forestale dello Stato, al Comando di Polizia Provinciale, al Comando dei VV.FF. competente per territorio, al Comando cli Polizia Locale del Comune di Asiago a cui viene conferito l'incarico di vigilarne l'osservanza mediante l'applicazione ai trasgressore di ogni conseguenza di legge e/o regolamento.
AVVISA
A norma dell'art. 3 - comma 4 della Legge n. 241 del 07108/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione e/o notifica, al T.AR. Veneto ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 entro iltermine dicentoventi giorni dalla data di pubblicazione e/o notifica del Provvedimento.
A norma dell'art. 4 della Legge n, 24!/90 il Responsabile del procedimento è il Sig. Pinaroli Andrea, Vice Comandante della Polizia Locale di Asiago.
ILSINDACO
Avv. Roberto Rigoni Stem
Dalla Residenza Municipale, lì 29 dicembre 2015
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